Art. 1.
(Regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari).

      1. Per le attività connesse all'esercizio delle funzioni inerenti al proprio mandato, i parlamentari possono avvalersi di personale esterno alle amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in qualità di collaboratori parlamentari.
      2. Il rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari ha natura fiduciaria e ad esso si applica, sulla base degli accordi tra le parti, e nel rispetto delle leggi e dei contratti collettivi applicabili, la disciplina privatistica in materia di contratti di lavoro subordinato, di collaborazione, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ovvero di lavoro autonomo.
      3. All'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo le parole: «il curatore fallimentare, il commissario liquidatore» sono inserite le seguenti: «, i senatori e i deputati».
      4. Salvo diverso accordo tra le parti, i contratti di cui al comma 2 hanno durata commisurata a quella della legislatura nel corso della quale sono instaurati e possono essere rinnovati. I contratti medesimi si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata del mandato parlamentare rispetto alla conclusione della legislatura.
      5. Nel rispetto delle leggi, i parlamentari possono avvalersi di altre forme di supporto allo svolgimento del mandato parlamentare e al rapporto con gli elettori.
      6. Ferma restando la natura privatistica del rapporto di lavoro di cui ai commi precedenti, gli organi competenti della Camera dei deputati e del Senato della

 

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Repubblica, in base alle norme dei rispettivi regolamenti, adottano le misure necessarie per assicurare la corretta applicazione della presente legge.
      7. I rapporti di lavoro di cui alla presente legge non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o servizio tra i collaboratori parlamentari e le amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      8. I princìpi di cui alla presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro instaurati dai Gruppi parlamentari.